Statuto
STATUTO - COMITATO DI QUARTIERE
“ OSTIA ANTICA – SALINE”
STATUTO
Art. 1- L’attività del Comitato di Quartiere “OSTIA ANTICA – SALINE”, di cui all’atto costitutivo in data 11/7/2008, è regolata dalle norme di seguito riportate.
Art. 2– Possono entrare a far parte dell’ Associazione tutti i cittadini residenti ed i proprietari di immobili ubicati nel comprensorio nonché i soggetti che vi svolgono continuativamente la loro attività lavorativa; la qualifica di socio è assunta con l’adesione al Comitato ed espressa per iscritto.
Art. 3- i soci sono tenuti ad osservare le norme statutarie relative alla loro posizione in seno al Comitato nonché le finalità e i programmi dello stesso.
Art. 4– l’ammontare della quota sociale è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 5- la qualifica di socio si perde, oltre che per morosità, per dimissioni e/o per radiazione.
Art. 6– Le votazioni, per l’elezione degli organi dell’associazione possono aver luogo per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto.
Art. 7– L’assemblea si compone della totalità dei soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 2. Hanno diritto di voto, nelle riunioni assembleari, tutti i soci che hanno regolato il pagamento della quota annuale entro i 10 giorni che precedono la data stabilita per la tornata assembleare.
Art. 8– I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno:
a) entro il 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche;
b) entro il 31 ottobre.
L’assemblea delibera, a maggioranza semplice dei presenti, sulle modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
L’assemblea è convocata ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Consiglio Direttivo; essa è anche convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata almeno un decimo dei soci a norma dell’Art.20 C.C.;
La comunicazione ai soci della convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante affissione di apposito comunicato nella sede dell’Associazione o con semplice comunicazione scritta indirizzata ai soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione può essere pubblicizzata anche mediante affissione del corrispondente avviso nelle bacheche del Comitato o con altre modalità di comunicazione.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora, tanto per la prima che per la seconda convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo la necessità di un diverso quorum previsto per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che abbiano regolarizzato la loro posizione associativa.
L’assemblea è presieduta da un Presidente, nominato dalla stessa Assemblea, il quale è assistito da un Segretario, da lui scelto tra i presenti, nonché da due Scrutatori, pure da lui scelti, nelle assemblee di rinnovo delle cariche sociali.
Art. 9– Il Comitato è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da un Presidente, due Vicepresidenti e da 12 Consiglieri. Esso dura in carica quattro anni.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altro motivo di uno degli eletti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare nel proprio seno altri associati, in sostituzione di quelli cessati, assumendoli tra i soci che hanno ottenuto voti dopo i primi 15 e seguendo la graduatoria determinata dalla quantità di voti ricevuti e, ad esaurimento della graduatoria, tra i soci che ne esprimono formale richiesta.
In caso di non reintegro dei Consiglieri cessati dalla carica, il Consiglio Direttivo resta in carica finchè rimane almeno la metà dei Consiglieri.
Alla definitiva sostituzione dei Consiglieri cessati provvede l’Assemblea nella riunione immediatamente successiva.
ART. 10- Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, due Vice-Presidenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, o tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno sei membri. Il Consiglio delibera una volta all’anno in ordine al consuntivo, al preventivo e all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici e come tali fanno prova delle dichiarazioni in essi contenute fino a quando non ne sia dichiarata la falsità.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza da uno dei Vice Presidenti; In loro assenza dal Consigliere più anziano per iscrizione al Comitato.
Il Presidente predispone l’ordine del giorno integrandolo con ulteriori proposte delle quali si sia manifestata l’esigenza; inoltre verifica la validità delle riunioni e/o delle decisioni, relaziona sulle attività svolte dal Comitato e verifica l’esatto adempimento delle norme statutarie.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario. Il verbale deve indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti validi espressi pro e contro ogni proposta, oltre al numero degli astenuti. Ciascun Consigliere può richiedere che dal verbale risulti la motivazione del proprio voto. Il Segretario dà lettura del verbale nella riunione successiva e vi appone le modifiche ritenute necessarie dai Consiglieri se conformi, a giudizio della maggioranza del consiglio, a quanto espresso nella riunione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
dell’Associazione.
Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente più anziano, ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti e in giudizio.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.
I componenti del Consiglio Direttivo che risultano assenti non giustificati per cinque sedute consecutive sono da considerarsi dimissionari dalla carica.
Art. 11- Almeno tre mesi prima dalla scadenza del mandato il Consiglio direttivo istituisce il collegio elettorale che provvede a:
indire le elezioni delle cariche sociali;
raccogliere le candidature formulando una lista unica aperta e strutturata in ordine alfabetico;
predisporre e rendere note mediante affissione nella sede del Comitato, nelle bacheche del Comitato o con altri mezzi, le modalità delle elezioni;
rendere ufficialmente noti i risultati delle votazioni redigendo apposito verbale che è firmato dal presidente del seggio e dagli scrutatori nominati dal Collegio medesimo.
garantire la trasmissione immediata degli atti, del verbale e della cassa sociale al Presidente del nuovo Consiglio direttivo.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo ogni elettore può dare un massimo di cinque preferenze. Se sono date oltre cinque preferenze o se sono apportate abrasioni, segni indecifrabili o altro sulla scheda, la stessa è annullata.
Dopo aver votato l’elettore deve inserire la scheda nell’apposita urna elettorale.
Alle elezioni possono partecipare tutti i cittadini dei quartieri Ostia Antica e Saline, anche se non iscritti al Comitato di Quartiere, purchè abbiano i requisiti di cui all’Articolo 4 dello statuto.
I proprietari di lotti non residenti debbono dimostrare con adeguata documentazione tale loro condizione.
Ogni elettore deve presentarsi al seggio munito di documento di riconoscimento.
Ogni scheda riporta l’elenco dei candidati e, sul retro, la motivazione delle elezioni, la firma del presidente del seggio e degli scrutatori, con la data delle elezioni.
I candidati non possono far parte del seggio elettorale.
Gli scrutatori possono alternarsi in due turni ( dalle ore 08.00 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.00).
Lo spoglio delle schede avviene numerandole in ordine crescente e riportando in apposito modello le preferenze con inchiostro indelebile.
Al termine dello spoglio le schede sono raccolte in un plico sigillato dagli scrutatori. Le stesse possono essere oggetto di consultazione, nei modi stabiliti dall’assemblea, da parte di tutti i soci del comitato.
Art. 12- la carica di componente del Comitato Direttivo è incompatibile con qualsiasi carica politico-istituzionale.
Art. 13– Per l’espletamento delle varie attività di interesse il Comitato opera, di norma, mediante l’istituzione di g.d.l. tematici diretti da un coordinatore e integrati dai cittadini che volontariamente intendono partecipare allo sviluppo degli obiettivi di ciascun gruppo.
Art. 14– Il tesoriere risponde della conservazione del fondo comune ed ha il compito di curare la contabilità relativamente alle entrate ed alle spese programmate delle quali deve rendere conto al Consiglio Direttivo ai fini della redazione del consuntivo annuale dell’associazione e dei controlli riservati al collegio dei revisori.
Le spese non previste dal bilancio preventivo debbono essere esaminate ed approvate dal Consiglio a maggioranza semplice dei presenti.
Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente del Consiglio Direttivo o del facente funzione.
Art. 15- Ai componenti degli organi sociali non è dovuto alcun compenso ma solo il rimborso delle spese deliberate e documentate.
Art. 16- Nelle assemblee convocate per la proclamazione ufficiale degli eletti alle cariche sociali, fungerà da Presidente delle stesse il socio chiamato a tale funzione dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente.
ATTO COSTITUTIVO - COMITATO DI QUARTIERE
ART.1
E’ costituita in Roma in data 11/7/2008 l’Associazione denominata “Comitato di Quartiere Ostia Antica – Saline” derivante dalla fusione dei Comitati di Quartiere di Ostia Antica e Saline di Ostia Antica.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Il territorio di competenza del Comitato è circoscritto dalla via della Macchiarella e dal suo prolungamento fino al Tevere,dal corso del fiume Tevere,dal “Ponte della Scafa”, da via della scafa fino alla ferrovi Roma-Lido, dalla ferrovia fino ai “tre ponti”.
L’Associazione ha sede provvisoria presso il Centro Anziani di Ostia Antica e recapito presso il domicilio del Presidente del Consiglio Direttivo.
ART. 2
L’Associazione persegue i seguenti scopi :
Rappresentare gli interessi dei cittadini nei procedimenti di redazione, adozione e revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e di regolamentazione edilizia;
Favorire l’integrazione, le comunicazioni, gli scambi culturali e sociali, la continuità urbanistica ed architettonica tra il quartiere e gli agglomerati urbani e sub-urbani limitrofi;
Salvaguardare le attività agricole, incoraggiandone l’ammodernamento;
Valorizzare e riqualificare i canali di bonifica, in special modo il Collettore Primario, anche ai fini della integrazione del verde pubblico, della realizzare di piste ciclabili, della promozione ecc;
Partecipare e collaborare a studi e ricerche metodologiche per il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale;
Promuovere le attività sociali e culturali finalizzate alla crescita sociale ed economica del territorio;
Favorire, attraverso il sostegno ad iniziative imprenditoriali e culturali, l’occupazione giovanile ed il lavoro;
Realizzare una attenta opera di controllo sullo stato delle opere pubbliche e sui relativi programmi manutentivi;
Identificare e segnalare alle autorità competenti le carenze dei pubblici servizi;
Favorire il recupero ambientale ed igienico-sanitario del territorio;
Sollecitare l’azione degli organi istituzionali per la tutela della sicurezza pubblica ed, in particolare, della sicurezza del lavoro;
Operare in sinergia con altri comitati per la risoluzione delle problematiche comuni che hanno impatto sul territorio;
Sostenere la vocazione turistica del territorio promuovendo il miglioramento ed il potenziamento di servizi di accoglienza per i visitatori.
Art. 3
Sono Organi dell’Associazione :
a) l’Assemblea dei soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il collegio dei Revisori dei conti,
il collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo si avvale dell’opera di due segretari e di un tesoriere, nominati per appello nominale.
Art. 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito :
a) dai beni mobili, immobili, arredi ed attrezzature;
b) da eventuali Fondi di riserva, costituiti da eccedenze di bilancio;
c) da eventuali donazioni, lasciti ed erogazioni a qualsiasi titolo;
Le entrate sono costituite dalle quote sociali, nonché dai proventi delle attività socio-culturali e sportive;
Le spese sono destinate a :
attività socio-culturali;
iniziative di propaganda, di promozione e sollecitazione presso gli organi responsabili delle Pubbliche Amministrazioni a tutti i livelli;
spese di segreteria;
ordinaria manutenzione della sede e degli spazi sociali;
organizzazione delle attività ricreative e sportive;
iniziative di informazione e stampa.
Art. 5
La gestione del Comitato è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti ogni quattro anni dall’Assemblea, con appello nominale.
I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere la relazione sui bilanci sociali, accertare la consistenza di cassa e procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
I Revisori sono rieleggibili.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere o di Proboviro.
Art. 6
Il Collegio dei Probiviri è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i soci con età non inferiore a 45 anni. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio ha funzione di Organo di 2° grado in materia disciplinare, riesamina i provvedimenti presi dal Consiglio Direttivo e decide in via definitiva sui ricorsi.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende l’esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
Lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione devono essere deliberati dall’ assemblea dei soci.
Per la delibera è necessario, in prima convocazione, il voto favorevole di un numero di soci superiore a due terzi del numero di soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno dieci giorni, è sufficiente il voto del 50% più uno dei soci.
Per la convocazione dell’assemblea è necessaria la richiesta di almeno la metà dei soci più uno.
L’assemblea straordinaria nomina i liquidatori, ne determina le attribuzioni e stabilisce il termine entro il quale dovranno rendere conto della loro gestione.
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